IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Vista la legge 5 gennaio 1955, n.  5,  recante  modificazioni  agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per  l'esecuzione  della  citata
legge n. 125;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955,
n. 1269, con il quale e' stata riconosciuta la  denominazione  tipica
del formaggio "Provolone";
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio del formaggio tipico
"Provolone" tendente ad ottenere ai sensi dell'art.  3  della  citata
legge  10  aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione
di origine del formaggio "Provolone Valpadana";
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1992;
  Visto il parere favorevole del Comitato  nazionale  per  la  tutela
delle  denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della richiamata legge  n.  125,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1990;
  Esaminate  le  istanze e controdeduzioni avverso il predetto parere
del Comitato tutela formaggi che ha  riesaminato  in  una  successiva
riunione  la  specifica  materia  integrando l'avviso di cui al comma
precedente;
  Ritenuto  di  accogliere  selettivamente  le  suddette  istanze   e
controdeduzioni  anche  alla  luce  della  posizione  evidenziata dal
Comitato  nazionale  tutela  formaggi,   per   quanto   concerne   il
disciplinare  di  produzione del formaggio "Provolone Valpadana", con
particolare riguardo alla delimitazione territoriale;
  Considerato che tale formaggio, gia' riconosciuto  a  denominazione
tipica ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre  1955,  n.  1269,  e'  un  prodotto  le  cui  caratteristiche
organolettiche  e  merceologiche   derivano   prevalentemente   dalle
condizioni  ambientali  e  dai  metodi  tradizionali  di preparazione
esistenti nella zona di produzione;
  Ritenuto per i motivi esposti di accogliere la  domanda  intesa  ad
ottenere  il riconoscimento della denominazione di origine, in quanto
rispondente  alle  caratteristiche  e  ai  requisiti  previsti  dalla
normativa in materia;
  Viste  le  risultanze della apposita conferenza dei Servizi indetta
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Su proposta  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  la  denominazione   di   origine   "Provolone
Valpadana"   al   formaggio  prodotto  nell'area  geografica  di  cui
all'articolo 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4, nel
contempo sono abrogate le  disposizioni  relative  al  riconoscimento
della  denominazione  tipica  "Provolone",  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.